Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, nell'ambito dell'affitto d'azienda, "analogamente a quanto avviene nelle locazioni commerciali, ma diversamente da quanto è previsto in quelle abitative, le parti possono pattuire liberamente la ripartizione degli oneri di manutenzione dell'immobile".
Nel chiarire l'applicazione dei criteri di riparto delle spese di manutenzione tra locatore e conduttore, la Corte di cassazione ha ricordato che gli articoli 1575, comma 1, n.