Secondo quanto disposto nel dl Cura Italia, i termini di prescrizione e decadenza inerenti all’attività degli uffici (e così di enti impositori, assistenziali e previdenziali e degli agenti della riscossione) non sono più fissati entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la sospensione, ma vengono prorogati fino al 31 dicembre «del secondo anno successivo alla fine della sospensione».