Secondo quanto precisato dalla Cassazione, per quanto riguarda l'applicabilità dell'aliquota agevolata Iva del 4% all'appalto per la costruzione di una casa non di lusso, spetta al contribuente che voglia avvalersene l'onere della prova dell'esistenza dei fatti e dei presupposti di diritto.
Nel chiarire se la prova relativa alla corretta applicazione dell'aliquota Iva ridotta debba essere fornita dal contribuente o dall'amministrazione finanziaria, i giudici di legittimità hanno sottolineato che "spetta al contribuente provare l'esistenza dei fatti costituenti il fondamento per giustificare l'eccezionale applicazione di aliquote Iva ridotte, e quindi più favorevoli, rispetto a quelle ordinarie poste dalle disposizioni generali".