L’accordo può prevedere anche che l’anticipo del TFR sia versato al lavoratore prima degli otto anni di servizio, per decisione del datore di lavoro, oppure può essere versato l’anticipo anche se non ci sono le motivazioni che lo giustificano.
Nel corso dello stesso rapporto di lavoro, l’anticipo del Trf può essere richiesto una sola volta e non può essere superiore al 70% di quanto maturato e solo se sussiste uno stato di necessità per acquisto prima casa per se o per i propri figli o in caso di spese mediche, terapie o interventi straordinari.