Con riferimento al quesito di cui in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se sono si vuole perdere il diritto alla deduzione, occorre richiedere l’attribuzione di un codice fiscale per la ex coniuge “straniero”.
La deduzione è ammessa fino a concorrenza del reddito complessivo del contribuente che eroga l’assegno ed è deducibile solo la parte dell’assegno destinato al mantenimento dell’ex coniuge e non anche per la quota parte destinata al mantenimento dei figli.