«In tema di circolazione stradale risponde del reato di fuga il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità, essendo strumentale l’obbligo di fermata all’identificazione dei soggetti coinvolti ed alla ricostruzione dei fatti, ed essendo irrilevante, ai fini della configurazione del reato, che ciò sia reso, comunque, possibile da circostanze accidentali, come la presenza di testimoni o di telecamere o i luoghi in cui si sono svolti i fatti”, questo il testo della pronuncia dei Giudici della Cassazione che pertanto sottolineano la necessita che oltre alla sosta breve per sincerarsi delle condizioni del ferito, occorre dare le generalità e avvisare comunque gli organi competenti.