Quando si vende un immobile o, comunque, si verifica il subentro di un soggetto al posto di un altro, per l’amministratore condominiale si pone sempre il problema della corretta divisione delle spese condominiali ancora nel momento in cui cambia appunto la composizione del condominio.
Tale norma si riferisce in generale al “subentro” ed è applicabile alle ipotesi di donazione, alla concessione dell’usufrutto, cui consegue il mantenimento della nuda proprietà da parte del concedente ed anche all’aggiudicazione dell’immobile all’esito di una proceduta esecutiva.