Dunque, le modifiche interne ed esterne del sottotetto rientrano tra i lavori agevolabili, a condizione che il sottotetto non cambi destinazione d’uso.
Si pensi al caso di un sottotetto che dopo i lavori acquisti la destinazione d’uso di “ufficio”.
A tal proposito, si considerano lavori di manutenzione straordinaria quelli destinati a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare/integrare i servizi igienico/sanitari, purché non si modifichi la volumetria complessiva e sempreché i lavori non comportino mutamenti nella destinazione d’uso.