“In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza…” In altri termini, è permesso ai residenti all’estero, con riferimento ai redditi prodotti nel nostro territorio, di calcolare l’imposta dovuta su questi redditi allo stesso modo di chi risiede in Italia, e quindi, di fruire in ugual modo delle detrazioni e deduzioni fiscali.