Secondo quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, in caso di presentazione tardiva della dichiarazione Iva è legittimo il mancato riconoscimento del credito in eccedenza da parte dell’amministrazione finanziaria per effetto del controllo automatizzato della dichiarazione.
633/1972, che “la decadenza del diritto alla detrazione ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”, fermo restando che il diritto è riconosciuto purché l’esistenza del credito Iva sia accertata dall’ufficio a seguito dell’attività di controllo del periodo d’imposta nel quale la dichiarazione è stata omessa.