A sostegno della propria pronuncia, il Tar del Lazio ha citato una decisione analoga già presa nel 2014 dal Tar della Calabria con la sentenza n.
Secondo il Tar, infatti, il divieto assoluto ai cani in spiaggia è una scelta “irragionevole e illogica, oltre irrazionale e spropositata”, anche alla luce delle “indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili (PUA), tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia“.