9/E del 7 maggio 2018 i compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello split payment, “nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del consulente tecnico d’ufficio e , conseguentemente, l’applicazione della scissione dei pagamenti “comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia”.