A partire, invece, dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (ossia dal 15 agosto 2021), le indennità dovute ai predetti magistrati onorari costituiranno reddito di lavoro autonomo e non saranno più assimilate al reddito di lavoro dipendente.
26 del menzionato decreto legislativo, modificando, tra l’altro, gli articoli 50, comma 1, lettera f), e 53, comma 2, del TUIR, ha espunto le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo.