“Siamo fortemente soddisfatti anche per questo nuovo successo delle ragioni tecnico scientifiche avanzate dal mondo venatorio a contrasto della istanza di sospensione cautelare presentata da parte animalista, completamente rigettato dal TAR Puglia.
Il TAR ha pienamente riconosciuto la facoltà delle Regioni di discostarsi dal parere ISPRA, ha esplicitato che nessuno dei motivi di ricorso intacca la legittimità del calendario e che la Regione Puglia ha motivato correttamente laddove ha scelto di non seguire il parere dell’ISPRA.