395 del 23 settembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito alle indennità di assistenza straordinaria Covid 19 erogate da enti di previdenza e assistenza ai propri iscritti e, in particolare, al trattamento fiscale delle stesse.
Secondo quanto è stato rilevato da alcuni documenti di prassi, nel caso in cui la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, viene compensata da un’indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale, l’indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.