Nel caso di specie, la violazione degli obblighi suddetti parrebbe essere avvenuta mediante l’abusivo utilizzo di marchi e domain name, con effetto confusorio fra le attività imprenditoriali delle due parti, configurando un’ipotesi di concorrenza sleale.
3) della Convenzione di Bruxelles 27/9/1968, attinente alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.