Infatti, in molti di questi casi i controlli sono rimasti ex ante e la semplificazione (se così la si vuol chiamare) è connessa non al tempo dei controlli, ma alla concentrazione delle fasi nell’ambito della “conferenza di servizi” (della quale, però, la legge 241/1990 conosce una serie di tipologie:
Ma, se questi procedimenti, altamente esposti a mendacio, truffe, raccomandazioni, falso, li si lascia sempre a controlli successivi invece che, come sarebbe particolarmente necessario specie per appalti e appunto erogazione di sussidi ed ausili finanziari, preventivi, è impossibile pensare ad un “rischio zero” di “furbetti”, mentre simmetricamente è inutile abbaiare alla luna per i “mancati controlli preventivi”, se quelli preventivi non sono previsti.