Secondo quanto specificato, l'articolo 1130 del Codice civile afferma che l'amministratore del condominio deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, ma nel caso in cui l'intervento urgente richiesto dal sindaco per tutelare la pubblica incolumità interessa anche le parti private, il condòmino non può opporsi alla messa in sicurezza del condominio.