61/2024 resa il 25/01/2024 (sotto allegata), ha stabilito un principio significativo per regolare l'usurarietà dei finanziamenti e dei mutui rinegoziati, ossia dei prestiti finalizzati ad estinguere quelli ottenuti precedentemente.
La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n.
Secondo quanto deciso dalla Corte d'Appello, se nel primo contratto stipulato con una società finanziaria o con una banca il tasso di interesse supera il tasso soglia, anche il successivo contratto destinato ad estinguere il precedente, pur non superando il tasso soglia, deve essere considerato usurario, in quanto l'operazione deve essere considerata come un'unica entità .