se si fruisce di una pensione erogata da un fondo diverso dalle gestioni potenzialmente coinvolte nella totalizzazione, o di un trattamento pensionistico erogato da un ente estero, purché la contribuzione non sia stata già utilizzata per la totalizzazione internazionale La domanda di totalizzazione non è consentita se l'interessato ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei contributi, cioè se ha già effettuato il pagamento della prima rata oppure l’intero pagamento dell’onere di ricongiunzione Quali sono i requisiti per ottenere la pensione anticipata in totalizzazione?