In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti, nel caso in cui il beneficiario superstite abbia altre fonti di reddito, subisce dei tagli in base a quanto dichiarato.