Nel dettaglio, vengono fornite indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo.
Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.