Restano esclusi dall’esonero contributivo i coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti sono risultati già iscritti nella previdenza agricola.
Si ricorda che la misura della contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali all’Inps è determinata applicando l’aliquota contributiva vigente pari al 24% riferito al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con specifico decreto ministeriale, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.