Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto ad agire per tutelarsi, presentando al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza – all’epoca del licenziamento – delle condizioni che lo vietavano.