17386 del 23 aprile 2019, la Cassazione ha stabilito che il pignoramento e il sequestro della pensione in sede penale è possibile solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito in banca è antecedente la misura.
Secondo i Supremi giudici, la norma ora disciplina espressamente la pignorabilità (e di converso la sequestrabilità in sede penale per identità di fatto) anche delle somme versate nel conto corrente provenienti da pensione o da reddito da lavoro dipendente (stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza).