Si ricorda, infatti, che i servizi assicurativi non sono interessati da provvedimenti di chiusura dell’attività (rientrano tra le attività di cui all’Allegato 1 del decreto-legge del 22 marzo 2020 come modificato dal decreto Mise 25 marzo 2020) e, comunque, anche se solo per le specifiche esigenza di necessità (lavoro, ecc,), la circolazione dei veicoli è ancora ammessa, con possibilità sinistri alle porte, e quindi, la necessità della copertura assicurativa.