Lo chiarisce l'Inps con un messaggio Sulla base delle domande presentate, tramite il Comune competente per residenza, l'Inps - si legge nel messaggio - “eroga la prestazione assistenziale previa verifica della titolarità dello strumento di pagamento e della capienza del budget delle singole Regioni/Province autonome (secondo la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a 3 milioni di euro)” Con il messaggio si comunica che, "a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell'anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021” Pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" nel corso dell'anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini dell'accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l'ordine cronologico di presentazione Il Reddito di libertà, spiega l’Inps sul suo sito, “consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi” Il Reddito di libertà può essere richiesto dalle donne residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.