Nel dettaglio, con l’ordinanza numero 17189/2019 la Corte di cassazione ha chiarito che in sede contenziosa il giudice di merito ha l’obbligo di esaminare l’istanza di rimborso e valutarne la tempestività e la fondatezza, indipendentemente dal termine di presentazione della dichiarazione.
” Qualora invece il contribuente abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, “non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti.