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26/05/2021 10:21 - Secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 28 del decreto Rilancio, infatti, il requisito del fatturato é rimosso per gli esercenti che, al momento di un evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, ossia dal 31 gennaio 2020.
26/05/2021 10:21 - Secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 28 del decreto Rilancio, infatti, il requisito del fatturato é rimosso per gli esercenti che, al momento di un evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, ossia dal 31 gennaio 2020.