Dal 22 agosto scorso è possibile chiedere l’indennizzo per il pregiudizio subito da parte dei risparmiatori che hanno subìto un danno da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Hanno diritto all’indennizzo specifiche categorie di “risparmiatori”, i loro “successori” e “familiari” (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.