"Il pedone il quale attraversi la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità, dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria ha reso inevitabile l'evento, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza".