Secondo quanto disposto dal dpcm del 22 marzo è consentito esclusivamente lo svolgimento di determinati servizi ritenuti essenziali.
La lista di tali servizi è stata poi aggiornata sulla base dell'intesa tra governo e sindacati relativa alla modifica dell'elenco delle attività ritenute essenziali.
2), dei servizi postali e attività di corriere (codice Ateco 53), delle attività finanziarie e assicurative (codice Ateco K - da 64 a 66), delle attività legali e contabili (codice Ateco 69), dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza (codice Ateco 80.