i contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minori di anni 16 sono nulli e non possono peraltro rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali Stretta anche per quanto riguarda i "bambini che sin dall'età di tre, quattro, cinque anni vengono utilizzati per la promozione di prodotti e servizi - spesso destinati ad altri coetanei - attraverso le grandi piattaforme di condivisione video e social network".