Il plafond non è spendibile nei servizi relativi alla realizzazione di un immobile.
Peraltro, se la motivazione fosse la seconda, certamente illustrata in modo più esplicito, e dovesse quindi considerarsi irrilevante la natura del bene, si potrebbe ipotizzare che, in conformità a un orientamento della giurisprudenza di vertice, poiché la norma della lettera c) esclude solo le “cessioni” di immobili, sia consentito utilizzare il plafond per le “prestazioni di servizi” dirette alla costruzione dell’immobile, se non rientranti nell’area dell’inversione contabile, come ad esempio un appalto per la realizzazione “chiavi in mano” di un fabbricato industriale.