Cassazione, sentenza 6207 del 17 febbraio 2021 Niente condanna per stalking, perché il fatto non sussiste, all’ex marito accusato di aver perseguitato l’ex moglie dopo la fine della relazione sentimentale, se il medico di base esclude in maniera espressa e categorica lo stato d’ansia denunciato dalla donna.
Il reato di stalking, previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale, punisce (con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi) chi, con condotte reiterate, minacci o molesti una persona in modo da causare un continuo e grave stato di ansia o paura o un fondato timore per l’incolumità propria o dei suoi cari, tanto da farle cambiare routine.