Osserva il Collegio che l’attualità dell’inaffidabilità del ricorrente nel non abuso delle armi non si può evincere dalla circostanza che questi abbia omesso di dichiarare, in sede di istanza di rilascio della licenza di porto di fucile, di aver riportato una condanna penale definitiva per il reato di danneggiamento”.
“Il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile è stato adottato dalla Questura di Varese con esclusivo riferimento ad un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo in data 16 giugno 1997, per un fatto di concorso in un danneggiamento commesso nel 1996, quando il ricorrente era appena diventato maggiorenne.