Il pagamento della tassa sui rifiuti per questi immobili non viòla il principio comunitario “chi inquina paga”, poiché i locali e le aree frequentati da persone sono sempre produttivi di rifiuti.
Secondo la Cassazione non è vero, come sostenuto da alcuni giudici di merito, che i suddetti immobili per destinazione e struttura non siano suscettibili di produrre rifiuti e, come sottolineato, “non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva”.