La questione affrontata nella sentenza emessa dalla Ctp di Milano riguarda tutti i casi in cui, al fine di tutelarsi da eventuali danni arrecati all’immobile affittato, il locatore inserisce nel contratto di locazione la clausola con cui viene stabilito, in via preventiva, che “in caso di non puntuale riconsegna dell’immobile nelle medesime condizioni in cui si trovava all’inizio della locazione, il locatore è autorizzato a trattenere il deposito cauzionale a titolo di penale per i danni arrecati”.