di stabilire che la Regione può prevedere la sospensione del prelievo della pavoncella al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili;
di stabilire che la Regione può prevedere alla sospensione del prelievo del moriglione al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili;
di stabilire un limite massimo di prelievo a livello regionale pari a 400 capi annui, un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore, con un massimo di 2 capi al giorno;