Tale nuova formulazione della definizione impedisce, di fatto, l’applicabilità all’Imu della giurisprudenza formatasi nell’Ici in riguardo alle unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, siano destinate ad essere di concreto utilizzate come abitazione principale dall’intero nucleo.
Tale pronuncia conferma la tesi degli enti locali i quali, in presenza di unità contigue occupate dal medesimo nucleo, attribuiscono la qualifica di abitazione principale a una sola delle unità occupate, pretendendo il versamento dell’Imu ordinaria dalle altre.