I giudici di cassazione, dello stesso parere dell’amministrazione finanziaria, hanno evidenziato, prima di ogni cosa, che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’acquirente debba trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato, non è necessario avere (o spostare) la residenza proprio nel fabbricato acquistato.