Come per le altre spese sanitarie, l’opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie può essere manifestata con la modalità prevista al punto 2.
Riguardo alle modalità di utilizzo dei dati trasmessi dall’Sts all’Agenzia, avallate dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento lo scorso 17 ottobre, sono confermate le stesse procedure delineate con il precedente provvedimento del 6 maggio 2019, emanato in relazione al trattamento delle spese sanitarie e veterinarie.