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31/12/2021 17:15 -
1027 del 17 gennaio 2018, con una decisa inversione di tendenza, si é attestata su posizioni opposte, affermando che, poiché la braga é collocata strutturalmente nella diramazione orizzontale che, dall'impianto privato convoglia le tubature nella colonna montante a sviluppo verticale, e non all'interno di quest'ultima, che é di pertinenza condominiale, essa non può rientrare nella proprietà comune, la quale é tale proprio perché destinata all'uso e al godimento della collettività e non del singolo.