Spetta l’assegno per congedo matrimoniale ai lavoratori extracomunitari che contraggano matrimonio all’estero, qualora il lavoratore, oltre ad aver prestato la propria attività lavorativa presso l’azienda, risulti regolarmente residente in Italia, da prima del matrimonio, ed aver acquisito anche in Italia, a seguito di tale atto, lo stato di coniugato.
Per i lavoratori cittadini di stato che ammettono la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale spetta una sola volta, salvo i casi di successivi matrimoni a seguito di decesso del coniuge o divorzio.