Per evitare che la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia sia economicamente pregiudizievole per il beneficiario, infatti, l’articolo 1, comma 10 della legge 222 del 1984, stabilisce che l’importo della pensione non potrà essere inferiore a quello dell’assegno che il beneficiario ha in godimento al momento della trasformazione.