In particolare, si trattava di un condomino che chiamava in causa una società, sita nello stesso condominio, per aver destinato dei propri immobili ad uso affittacamere.
Il Tribunale di Milano ha quindi deciso che, viste le condizioni alle quali le unità immobiliari erano offerte e concesse in godimento a terzi per soggiorni di durata breve e variabile da alcune ore (secondo la formula day break hotel) a diversi giorni, l'uso cui la società aveva destinato le proprie unità immobiliari non rientrasse tra le destinazioni vietate.