Arrivano ulteriori chiarimenti in merito alle misure contenute nel Decreto Liquidità e nel Decreto Cura Italia emanati a fronte dell’emergenza Covid-19.
Confermata anche l’applicazione della sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Decreto Liquidità, nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento (“a questa sospensione si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto.