19/E del 2020, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento.
In merito alla seconda casistica, sempre dal menzionato documento di prassi, si evince che, in caso di locazione, le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.