28 del decreto Rilancio (riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con riferimento ad immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, dì interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo) a fronte del canone di locazione pagato per i mesi di marzo, aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno), potrà essere utilizzato immediatamente in compensazione in F24 già per il versamento delle imposta in scadenze il 16 di questo mese di giugno (acconto IMU, IVA, ecc.