Gli intermediari britannici – banche, gestori di fondi d’investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica – non possono più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento e dal 1° gennaio 2021 – data di entrata in vigore della Brexit – possono prestare servizi bancari e finanziari solo se hanno ottenuto una nuova autorizzazione in Italia in base al regime in vigore da tale data.